Art. 21.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso e al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 12, comma 1.
      2. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, che è rilasciata entro sessanta giorni da tale data.